La legge quadro è la 157 del 11 febbraio 1992
Poi ci sono le leggi regionali che possono respringere ulteriormente
l'art 13 della 157 specifica gli atrezzi con cui si può cacciare
che sono il fucile , l'arco e il falco .
a prescindere dall'atrezzi scelto tutto il resto esami, abilitazioni, tasse, assicurazioni sanzioni
( amministrative e/o penali )rimane uguale .
Poi ci sono regioni che hanno vietato la caccia con 'arco .
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