bac ha scritto:
ma mica è protetto in tutte le regioni o sbaglio?
Secondo quello che riporta la legge è ancora giovane quindi vietato.
leggi regionali a testo vigente
Contenuti: Legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 (BUR n. 47/1974) [sommario] [RTF]
NORME PER LA TUTELA DI ALCUNE SPECIE DELLA FAUNA INFERIORE E DELLA FLORA. (1)
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1 (2)
La presente legge detta le norme per garantire la conservazione e l’incremento del patrimonio naturale esistente nell’ambito dei territori classificati montani o comprensori di bonifica montana o comunque nei terreni sottoposti al vincolo idrogeologico della Regione rivolte in particolare a:
a) conservare l’equilibrio delle biocenosi, indispensabile alla sopravvivenza degli ecosistemi terrestri e propri delle zone boschive montane e pedemontane e ad evitare la riduzione e l’estinzione di alcune specie della fauna inferiore;
b) tutelare la flora nell’ambito del territorio della regione;
c) omissis (3).
Art. 2
La Giunta Regionale è autorizzata a promuovere, nei limiti di spesa previsti dalla presente legge, iniziative di sensibilizzazione e propaganda dei valori naturalistici ed ambientali del territorio veneto, anche attraverso l’erogazione di contributi a Comuni, Comunità montane, Associazioni ed Enti che ne assumano direttamente l’iniziativa.
Titolo II
Tutela di alcune specie della fauna inferiore
Art. 3
E' vietato distruggere, disperdere, alterare nidi di formiche del tipo rufa o asportarne uova, larve, adulti.
E', altresí, vietato nel territorio della regione commerciare e vendere nidi di formiche del tipo rufa, nonchè uova, larve, adulti di tali specie.
Art. 4
La raccolta di nidi di formiche del tipo rufa, di uova, di larve, adulti per scopi scientifici o didattici può essere autorizzata dal competente Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, fatto salvo il benestare del proprietario del fondo.
La richiesta di autorizzazione va indirizzata all’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste e deve specificare lo scopo della raccolta.
L’autorizzazione ha carattere personale e deve indicare la durata e le modalità della raccolta.
Art. 5
E' vietata durante tutto l’anno nel territorio regionale la cattura di uova e girini di tutte le specie di Anfibi.
La cattura di tutte le specie del genere Rana, L. (rana) è consentita dal 1° maggio al 1° marzo. La cattura di tutta la specie del genere Helix L. (lumaca con chiocciola) è consentita solo dal 1° luglio al 31 marzo.
Nei suddetti periodi la cattura di rane adulte e lumache è consentita per una quantità giornaliera non superiore ad un chilogrammo per persona e per genere, a meno che non sia interdetta dal proprietario del fondo.
E' comunque vietata in tutto il periodo dell’anno la cattura di lumache e rane durante la notte da un' ora dopo il tramonto a un' ora prima della levata del sole.
Titolo III
Tutela della flora
Art. 6
Sono considerate protette tutte le specie di muschi, di licheni, di erbe e di arbusti che hanno diffusione naturale e spontanea in tutti i territori classificati montani o in territori classificati comprensori di bonifica montana o comunque sottoposti al vincolo idrogeologico della regione.
Art. 7
E' vietata la raccolta delle seguenti specie di piante o di parti di esse: (4)
Fam. Santalaceae
1) Osyris Alba L.
Fam. Carophyllaceae
2) Gypsophila papillosa Porta
3) gen. Dianthus L.
Fam. Nymphaceae
4) Nymphaea Alba L.
5) Nuphar Lutea (L.) Sibth & Sm
Fam. Ranunculaceae
6) Helleborus Niger L.
7) Callianthenum Kernerarum Freyn
8) Anemone narcissiflora L.
9) Anemone Sylvestris L.
10) Pulsatilla alpina (L.) Delarbre
11) Pulsatilla montana (Hoppe) Reichenb
12) Clematis alpina (L.) Miller
13) gen. Aquilegia L.
Fam. Paeoniaceae
14) gen. Paeonia L.
Fam. Droseraceae
15) gen. Drosera L.
Fam. Saxifragaceae
16) gen. Saxifraga L.
Fam. Rosaceae
17) Potentilla nitida L.
Fam. Leguminosae
18) Spartium junceum L.
Fam. Geraniaceae
19) Geranium argenteum L.
Fam. Rutaceae
20) Haplophyllum patavinum (L.) G. Don fil.
21) Dictamnus albus L.
Fam Anacardiaceae
22) Pistacia terebinthus L.
Fam. Aquifoliaceae
23) Ilex aquifolium L.
Fam. Thymeleaceae
24) gen. Daphne L.
Fam. Cistaceae
25) gen. Cistus L.
Fam. Trapaceae
26) Trapa natans L.
Fam. Ericaceae
27) Erica Arborea L.
28) Rhodothamnus Chamaecistus (L.) Reichenb
29) Arbustus unedo L.
Fam. Primulaceae
30) Primula spectabilis Tratt.
31) Primula auricula L.
32) Cortusa matthioli L.
Fam. Oleaceae
33) Phyllyrea latifolia L.
Fam. Gentianaceae
34) gen. Gentiana L.
Fam. Apocynaceae
35) Trachomitum venetum (L.) woodson
Fam. Boraginaceae
36) Moltkia suffruticosa (L.) Brand
37) Omphalodes verna Moench
Fam. Labiates
38) Teucrium scorodonia L.
39) Teucrium flavum L.
Fam. Scrophulariaceae
40) gen. Digitalis L.
41) gen. Pederota L.
42) gen. Pedicularis L.
Fam. Campanulaceae
43) Campanula erinus L.
44) Campanula Alpina Jacq.
45) Campanula petraea L.
46) Campanula cervicaria L.
47) Campanula Thyrsoides L.
48) Campanula morettiana Reichenb.
49) Campanula rainerii Perpenti
50) Physoplexis comosa (L.) Schur
Fam. Asteraceae (Compositae)
51) Leontopodium alpinum (L.) Cass
52) gen. Achillea L. esclusa A. millefolium L.
53) Artemisia genipi Weber
54) Artemisia laxa Fritsch
55) Artemisia nitida Bert.
56) Rhaponticum scariosum Lam.
57) Echinops ritro L. var. australis Ten.
Fam. Liliaceae
58) Asphodelus Fistulosus L.
59) gen. Lilium L.
60) Paradisea liliastrum (L.) Bertol.
61) Hemerocallis lilio-asphodelus L.
Fam. Iridaceae
62) Iris cengialti Ambrosi
63) Iris sibirica L.
64) Iris graminea L.
65) Gladiolus palustris Crantz
66) Gladiolus imbricantus L.
Fam. Typhaceae
67) Thypha minima Hoppe
Fam. Orchidaceae
68) tutte le specie
E' altresí vietata la raccolta delle seguenti specie quando sono allo stato arbustivo: (5)
1) Pinus cembra L.
2) gen. Betula
3) gen. Sorbus
4) gen. Quercus
5) gen. Laburnum
6) Taxus baccata L.
L’elenco di cui ai commi precedenti può essere modificato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.
Art. 8
Per ognuna delle specie della flora spontanea, diverse da quelle elencate all’articolo 7 è consentita, nel territorio regionale, la raccolta complessiva giornaliera, per persona, di non più di un chilogrammo di asparagi selvatici, di muschi e di licheni allo stato fresco e di sei assi floreali (steli fioriferi).
Nessuna limitazione è posta al proprietario ed al coltivatore diretto, proprietario o affittuario, per la raccolta delle piante coltivate e quelle infestanti i terreni coltivati, nonchè per quelle sfalciate per la fienagione.
Sono tuttavia sempre vietati il danneggiamento, l’estirpazione o l’asportazione della pianta o di altra parte di essa.
Art. 9
L’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste autorizza la raccolta di piante protette, o di parte di esse, ivi comprese quelle elencate all’articolo 7 della presente legge, soltanto ed esclusivamente per scopi scientifici e didattici, fatto salvo il benestare del proprietario del fondo.
La richiesta di autorizzazione va rivolta all’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, competente per territorio e deve specificare lo scopo della raccolta e i dati relativi alle persone per le quali si chiede l’autorizzazione.
L’autorizzazione ha carattere personale e deve indicare la durata e le modalità della raccolta.
Art. 10
E' vietato commerciare nel territorio regionale le piante spontanee o parti di esse.
Art. 11
Il divieto e le limitazioni previsti agli articoli 7, 8 e 10 della presente legge escludono le piante protette che provengono da colture effettuate in giardino e in stabilimenti o serre.
Tali piante e fiori, se posti in commercio, devono essere accompagnati da certificato di provenienza redatto dal produttore.
Titolo IV
Disciplina della raccolta dei funghi
Art. 12
omissis (6)
Art. 13
omissis (7)
Art. 14
omissis (8)
Art. 15
omissis (9)
Titolo V
Accertamento delle violazioni. Organi e procedure
Art. 16
Sono incaricati dell’osservanza della presente legge gli organi di sicurezza pubblica, nonchè gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale, e i custodi forestali dei Comuni e dei loro Consorzi e gli agenti giurati designati da Enti ed associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell’ambiente, su autorizzazione della Giunta Regionale. (10)
Gli agenti giurati devono possedere i requisiti determinati dall’articolo 138 del TU delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al Pretore.
Con regolamento di esecuzione alla presente legge saranno stabilite le norme per il coordinamento del servizio degli agenti giurati, ferme restando le disposizioni di cui al RD 26 settembre 1935, n. 1952.
Art. 17
Per la inosservanza delle disposizioni della presente legge, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, là dove il fatto costituisce reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da L. 15.000 a L. 90.000 per la violazione ai divieti e vincoli di cui agli articoli 3 e 5;
b) omissis (11)
c) da L. 10.000 a L. 60.000 per la violazione ai divieti di cui agli articoli 8; (12)
d) da L. 15.000 a L. 90.000 per la violazione ai vincoli di cui all’articolo 7;
e) da L. 25.000 a L. 150.000 per la violazione ai divieti e vincoli di cui agli articoli 10; (13)
Nei casi di cui alle lettere a), c), d) ed e) del primo comma si applica inoltre la confisca amministrativa delle specie della fauna inferiore e della flora tutelate dalla presente legge. (14)
Se la violazione è compiuta da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona incaricata della direzione o vigilanza, o rivestita dell’autorità è obbligata in solido con l’autore della violazione al pagamento della pena pecuniaria.
Art. 18
(omissis) (15)
Titolo VI
Disposizione finanziaria
Art. 19
Omissis (16)
Art. 20
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.
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Note
(1) Titolo modificato da comma 2 art. 16 legge regionale 15 novembre 1994, n. 66 , a sua volta abrogata da art. 17 legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 .
(2) Vedi art. 3, legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 .
(3) Lettera abrogata da comma 1 art. 16 legge regionale 15 novembre 1994, n. 66 , a sua volta abrogata da art. 17 legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 .
(4) Elenco così sostituito con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1475 del 2 settembre 1982, pubblicato nel BUR n. 17/1982 adottato ai sensi dell’ultimo comma del presente articolo.
(5) Elenco così sostituito con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1475 del 2 settembre 1982, pubblicato nel BUR n. 17/1982 adottato ai sensi dell’ultimo comma del presente articolo.
(6) Articolo abrogato per effetto dell'art. 16 legge regionale 15 novembre 1994, n. 66 , a sua volta abrogata da art. 17 legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 .
(7) Articolo abrogato per effetto dell'art. 16 legge regionale 15 novembre 1994, n. 66 , a sua volta abrogata da art. 17 legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 .
(8) Articolo abrogato per effetto dell'art. 16 legge regionale 15 novembre 1994, n. 66 , a sua volta abrogata da art. 17 legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 .
(9) Articolo abrogato per effetto dell'art. 16 legge regionale 15 novembre 1994, n. 66 , a sua volta abrogata da art. 17 legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 .
(10) Vedi anche art. 8, legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 e art. 12 comma 1 bis della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 .
(11) Lettera abrogata da art. 9, legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 .
(12) Lettera modificata da art. 16 legge regionale 15 novembre 1994, n. 66 , a sua volta abrogata da art. 17 legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 .
(13) Lettera così modificata da art. 16 legge regionale 15 novembre 1994, n. 66 , a sua volta abrogata da art. 17 legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 . In precedenza la lettera era stata modificata da art. 1 legge regionale 6 agosto 1987, n. 42 .
(14) Comma introdotto da art. 1 legge regionale 6 agosto 1987, n. 42 e successivamente modificato per effetto dell'art. 16 legge regionale 15 novembre 1994, n. 66 , abrogata da art. 17 legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 .
(15) Articolo abrogato da art. 3, legge regionale 6 agosto 1987, n. 42 . Vedi art. 3, legge regionale 6 agosto 1987, n. 42 per la disciplina sull’irrogazione delle sanzioni. Tale articolo dispone che l’articolo 18 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 , è soppresso e la materia dallo stesso già prevista è regolata dalla legge regionale 18 gennaio 1977, n. 10 , e successive modificazioni, con applicazione delle norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. L’articolo 4 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 42 , come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 15 , dispone: "Articolo 4
1. Le funzioni di vigilanza e l’accertamento delle violazione in materia di foreste, di competenza regionale ai sensi dell’articolo 69 del Dpr 27 luglio 1977, n. 616, sono esercitate dal Dipartimento per le foreste e l’economia montana nonchè, per il territorio di propria competenza, dall’Azienda regionale delle foreste.
2. A tal fine i dipendenti del Dipartimento per le foreste, dei servizi forestali e dell’Azienda regionale delle foreste, con qualifica pari o superiore a quella di istruttore direttivo, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni a essi conferite dal comma 1, sono ufficiali di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 221 del codice di procedura penale.
3. Il Presidente della Regione è autorizzato a rilasciare apposito tesserino al personale di cui al comma 2 per le funzioni ivi previste, nel rispetto della vigente normativa.
(16) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
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SOMMARIO
Legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 (BUR n. 47/1974)
NORME PER LA TUTELA DI ALCUNE SPECIE DELLA FAUNA INFERIORE E DELLA FLORA. (1)
Titolo I Disposizioni generali
Art. 1 (2)
Art. 2
Titolo II Tutela di alcune specie della fauna inferiore
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Titolo III Tutela della flora
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Titolo IV Disciplina della raccolta dei funghi
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Titolo V Accertamento delle violazioni. Organi e procedure
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Titolo VI Disposizione finanziaria
Art. 19
Art. 20